Statuto di Associazione
Articolo 1 - Denominazione e sede
E' costituita in Calcinaia (PI), Via Sandro Pertini, 20, una associazione
culturale con finalità sociali denominata "Associazione BAGARTUS"
Articolo 2 - Scopo
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto
o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L’Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il
compito di promuovere l’organizzazione e la gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale. A tal fine essa potrà:
a) incentivare e progettare eventi, iniziative e manifestazioni in ambito
culturale, artistico, storico di interesse sociale con finalità informative e
educative e di valorizzazione del territorio;
b) promuovere la conoscenza della storia dell’arte della pelletteria
Toscana ed in particolare del distretto del cuoio: una storia di artigianato
e piccola industria che ha fatto conoscere nel mondo un’area della
Toscana dove la manualità e la creatività dei suoi artigiani continua
ancora oggi a farla apprezzare e distinguere.
c) promuovere, anche in collaborazione con altre associazioni e enti
pubblici e privati, incontri per la valorizzazione dell’arte della pelletteria;
per la conoscenza dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari per la
lavorazione; per la conoscenza delle fasi di lavorazione utili alla
realizzazione completa di un prototipo partendo dal disegno: ciò al fine di
recuperare quelle competenze manuali e creative di un tempo.
d) promuovere laboratori di disegno, di modelleria e di decorazione;
e) programmare visite guidate presso manifatturieri tessili, industrie
conciarie e accessoristiche della zona per approfondire l’uso e la storia
dei materiali utilizzati sia nel settore della pelletteria che dei relativi
accessori.
f) realizzare un centro ricerche per lo stilismo nel settore della pelletteria,
ove confrontarsi e sviluppare nuove “tendenze moda” con l’edizione di
eventuali pubblicazioni illustrative;
g) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati
per la gestione di strutture adibite ad attività culturali e ricreative,
eventuali aree pubbliche attrezzate nonché collaborare allo sviluppo e allo
svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, artistiche e
ricreative;
h) esercitare in via meramente marginale e occasionale, attività di natura
commerciale per autofinanziamento, osservando le normative
amministrative e fiscali vigenti.
L’Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle
attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità,
eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.
L’Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo
con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Soci
1. All’associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si
impegnino a contribuire a titolo gratuito alla realizzazione delle attività
sociali, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile
condotta morale. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa
per tramite del loro Legale Rappresentante o di persona da questo
delegata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che
operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno
redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e
contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
4. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le
stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il
genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti
nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, salvo i casi
previsti dalla legge, o rivalutata.
6. I soci ed i loro famigliari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’associazione, di fruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento
richiesto della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 26 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c),
assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea
ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il
socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una
disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di
svolgimento dell’assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al
consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto
da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo,
in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone
legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei
presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e
l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati
con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la
massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni
prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti
sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli
argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi dell’ art. 8, comma 2.
Articolo 11 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di
voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di
voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea
ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Per la delibera dello scioglimento dell’associazione e della devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno i 3/4 degli
associati.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi
a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali
elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il
funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento
dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato di volta in volta dall’assemblea dei soci ed
eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da
un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la
massima diffusione.
Articolo 14 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del
consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il
subentro del primo candidato non eletto in ordine di votazioni, alla carica
di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle
votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove
non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio
direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal
vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver
luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi
di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo
l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei
consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a)deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b)redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
c)fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una
volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei
quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d)redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e)adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero
rendere necessari;
f)attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni
dell’assemblea dei soci.
Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel
rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Al presidente spettano la
firma e la rappresentanza legale dell’associazione difronte a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.
Articolo 18 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Articolo - 20 Il tesoriere
Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della
tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da
effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo 21-Il rendiconto
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo
che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio
consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-
finanziaria dell’associazione.
1. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-
finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
2. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 22 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano
il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 23 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal consiglio direttivo e sottoposte all’approvazione
dell’assemblea degli associati, dai contributi di enti ed associazioni, da
lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate
dall’associazione, comprese eventuali raccolte fondi occasionali in
particolari periodi dell’anno.
Articolo 24 – Organo di controllo
Quale organo di controllo, quando obbligatorio per legge o quando
l’assemblea lo ritenga opportuno, i soci, con decisione assembleare
possono nominare un revisore dei conti con il compito di esaminare
periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità
sociale. Il Revisore può essere invitato dal Consiglio Direttivo e in tal
caso può esprimere la propria opinione sugli argomenti all’ordine del
giorno, senza diritto di voto. Il Revisore dura in carica tre anni, ma
decade in caso di decadenza del consiglio direttivo. Esso è rieleggibile.
Articolo 25 – Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei
luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali.
Articolo 26 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di
almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione
delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria
da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve
essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con
l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra
associazione che persegua finalità culturali, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
norme del Codice Civile.
Bisori Luciano
Cammilli Franco
Ceccanti Lorella
Ferrari Lucia
Grossi Marco
Melani Giulia
Melani Paolo
Radzioch Piotr Damian