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Statuto di Associazione

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Calcinaia (PI), Via Sandro Pertini, 20, una associazione

culturale con finalità sociali denominata "Associazione BAGARTUS"

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita

dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto

o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che

la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L’Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il

compito di promuovere l’organizzazione e la gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,

di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale. A tal fine essa potrà:

a) incentivare e progettare eventi, iniziative e manifestazioni in ambito

culturale, artistico, storico di interesse sociale con finalità informative e

educative e di valorizzazione del territorio;

b) promuovere la conoscenza della storia dell’arte della pelletteria

Toscana ed in particolare del distretto del cuoio: una storia di artigianato

e piccola industria che ha fatto conoscere nel mondo un’area della

Toscana dove la manualità e la creatività dei suoi artigiani continua

ancora oggi a farla apprezzare e distinguere.

c) promuovere, anche in collaborazione con altre associazioni e enti

pubblici e privati, incontri per la valorizzazione dell’arte della pelletteria;

per la conoscenza dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari per la

lavorazione; per la conoscenza delle fasi di lavorazione utili alla

realizzazione completa di un prototipo partendo dal disegno: ciò al fine di

recuperare quelle competenze manuali e creative di un tempo.

d) promuovere laboratori di disegno, di modelleria e di decorazione;

e) programmare visite guidate presso manifatturieri tessili, industrie

conciarie e accessoristiche della zona per approfondire l’uso e la storia

dei materiali utilizzati sia nel settore della pelletteria che dei relativi

accessori.

f) realizzare un centro ricerche per lo stilismo nel settore della pelletteria,

ove confrontarsi e sviluppare nuove “tendenze moda” con l’edizione di

eventuali pubblicazioni illustrative;

g) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati

per la gestione di strutture adibite ad attività culturali e ricreative,

eventuali aree pubbliche attrezzate nonché collaborare allo sviluppo e allo

svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, artistiche e

ricreative;

h) esercitare in via meramente marginale e occasionale, attività di natura

commerciale per autofinanziamento, osservando le normative

amministrative e fiscali vigenti.

L’Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle

attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità,

eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L’Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo

con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci

1. All’associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si

impegnino a contribuire a titolo gratuito alla realizzazione delle attività

sociali, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile

condotta morale. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa

per tramite del loro Legale Rappresentante o di persona da questo

delegata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che

operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno

redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di

presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e

contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

4. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le

stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il

genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti

nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le

obbligazioni dell’associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, salvo i casi

previsti dalla legge, o rivalutata.

6. I soci ed i loro famigliari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’associazione, di fruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento

richiesto della quota associativa;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il

consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni

ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua

condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 26 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c),

assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea

ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il

socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una

disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di

svolgimento dell’assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il presidente;

c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo

dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità

degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al

consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto

da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo,

in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone

legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei

presenti.

5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale

dell’assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e

l’ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati

con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la

massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie

dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega

scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni

prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali

dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti

sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli

argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano

legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi dell’ art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di

voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei

presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente

costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di

voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea

ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite

qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Per la delibera dello scioglimento dell’associazione e della devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno i 3/4 degli

associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi

a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali

elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il

funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento

dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato di volta in volta dall’assemblea dei soci ed

eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da

un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le

formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la

massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio

venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del

consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il

subentro del primo candidato non eletto in ordine di votazioni, alla carica

di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle

votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove

non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio

direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal

vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver

luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la

maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi

di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo

l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.


Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga

necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei

consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a)deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b)redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre

all'assemblea;

c)fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una

volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei

quorum di cui all’art. 8, comma 2;

d)redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e)adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero

rendere necessari;

f)attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni

dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel

rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Al presidente spettano la

firma e la rappresentanza legale dell’associazione difronte a qualsiasi

autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo - 20 Il tesoriere

Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della

tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da

effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 21-Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo

che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio

consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-

finanziaria dell’associazione.

1. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-

finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

2. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta

all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a

disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano

il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate

annualmente dal consiglio direttivo e sottoposte all’approvazione

dell’assemblea degli associati, dai contributi di enti ed associazioni, da

lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate

dall’associazione, comprese eventuali raccolte fondi occasionali in

particolari periodi dell’anno.

Articolo 24 – Organo di controllo

Quale organo di controllo, quando obbligatorio per legge o quando

l’assemblea lo ritenga opportuno, i soci, con decisione assembleare

possono nominare un revisore dei conti con il compito di esaminare

periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità

sociale. Il Revisore può essere invitato dal Consiglio Direttivo e in tal

caso può esprimere la propria opinione sugli argomenti all’ordine del

giorno, senza diritto di voto. Il Revisore dura in carica tre anni, ma

decade in caso di decadenza del consiglio direttivo. Esso è rieleggibile.

Articolo 25 – Sezioni

L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei

luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi

sociali.

Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di

almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione

delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria

da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve

essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con

l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra

associazione che persegua finalità culturali, fatta salva diversa

destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le

norme del Codice Civile.
Bisori Luciano
Cammilli Franco
Ceccanti Lorella
Ferrari Lucia
Grossi Marco
Melani Giulia
Melani Paolo
Radzioch Piotr Damian

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